Fondo patrimoniale: che funzione ha la trascrizione ex 2647 c.c.?

In questa breve scheda di sintesi si vuole dare atto di un importante intervento della Cassazione a Sezioni Unite diretto a mettere ordine in una disciplina dove i contrasti dottrinali e giurisprudenziali hanno toccato punte elevatissime.
Per orientare meglio il lettore si procederà ad una breve analisi del meccanismo del fondo patrimoniale.
L’art. 167 c.c. stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, oppure un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale configura, dunque, un’ipotesi di patrimonio di destinazione, con la precisa funzione di difendere nell’interesse della famiglia una certa massa patrimoniale dai rischi che derivino da iniziative economiche pregiudizievoli, nonché dà sperperi voluttuari. In particolare, si tratta di un patrimonio separato che comporta una deroga al regime della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.; infatti, i beni che ne costituisco oggetto, sono insensibili alle vicende del patrimonio a cui sono stati distratti, e sottratti, altresì, dall’aggressione di qualunque creditore estraneo alle operazioni in vista del quale è stato costruito.
Di recente le S.U., conformandosi a costante giurisprudenza, hanno ricondotto la costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) fra le convenzioni matrimoniali, assoggettandola alle disposizioni dell’art. 162 c.c., ivi incluso il comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio. Invece per gli immobili, la trascrizione di cui all’art. 2647 c.c., resta degradata a mera “pubblicità-notizia”, inidonea ad assicurare detta opponibilità (Cass. 27 novembre 1987 n. 8824; 1 ottobre 1999 n. 10859 n. 10859; 19 novembre 1999 n. 12864; 28 novembre 2002 n. 16864; 15 marzo 2006 n. 5684).
La giurisprudenza di legittimità ha così disatteso le considerazioni prospettate da parte della dottrina, secondo cui, invece, ai fini sopra indicati è sufficiente la semplice trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ex art. 2647 c.c.. L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio acquisterebbe, di conseguenza, funzione integrativa, intesa a subordinare l’efficacia esterna delle convenzioni, fondate sul presupposto della vigenza del regime della comunione legale.
Secondo i sostenitori di questa tesi, la trascrizione ex art. 2647 c.c. avrebbe funzione oppositiva, in virtù di un contrario principio generale dell’ordinamento, per cui tutte le forme di trascrizione tenderebbero per natura a dirimere interessi contrapposti. Il rilievo sarebbe confermato dall’analisi dell’art. 2644 c.c. che racchiuderebbe una disposizione generale in tema di efficacia delle fattispecie di trascrizione previste nel codice, cui estenderebbe il principio di dichiaratività in essa contenuto. Secondo una tesi ancora più radicale, l’annotazione di cui all’art. 162 c.c. è addirittura superflua e la convenzione, anche se non annotata, purché trascritta, è comunque opponibile ai terzi in mala fede.
La recente pronuncia stabilisce, invece, che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo, essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.

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“Alessandro e i suoi diritti”

Pochi giorni fa, una coppia di amici/colleghi ha dato vita ad una meravigliosa creatura di nome Alessandro…

Dal canto nostro non potevamo esimerci dall’onere di lasciare una qualche “traccia dell’evento” visto che, A. e V. oltre ad essere genitori del piccolo Alessandro, sono stati anche gli ideatori di Rete Legale Etica.
Allora, un pò per gioco e un pò per non tradire la naturale vocazione del Blog, pubblichiamo le norme del codice civile e della Cost. che impongono Diritti & (soprattutto)Doveri ai genitori nei confronti dei figli….. ….cosicché Alex, quando vorrà, potrà sempre scriverci!

La procreazione è il fondamento del rapporto di filiazione.
Dalla procreazione discendono obblighi e responsabilità.

-L’art. 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

I doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio, dunque legittimi, sono regolati dall’art. 147 c.c. che dispone per entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, educare e istruire la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
L’obbligo dei genitori dunque non è limitato alle responsabilità di educare e mantenere i figli ma include altresì il rispetto della personalità degli stessi, favorendone uno sviluppo armonioso nel rispetto delle loro capacità.

I doveri dei genitori nei confronti dei figli non cessano con la maggiore età ma si protraggono fino a che il figlio non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, purché la mancata autonomia non sia dipendente da un comportamento colpevole del figlio.

Agli obblighi di cui all’art. 147 c.c. i coniugi sono tenuti in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.).

Medesimi obblighi ha il genitore nei confronti del figlio naturale riconosciuto (art.261 c.c.)

Il figlio naturale può sempre agire, per ottenere il mantenimento,l’istruzione e l’educazione, e se maggiorenne e in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti. (art.279 c.c.)

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Danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale: è sempre possibile il risarcimento?

Il danno non patrimoniale è argomento “trasversale” poiché suscita interesse sia in coloro che sono dediti ad un’attività prevalentemente di studio e sia negli operatori del diritto, in particolare avvocati.
La difficoltà più grande, infatti, è quella di definirne i limiti, le condizioni per poter adire il giudice e più in generale il suo fondamento dogmatico.
A tal fine pubblichiamo uno schema sintetico ( aperto ad ogni tipo di integrazione) sperando di toccare i punti principali delle problematiche sottese alla figura.

FONDAMENTO

PRIMA:in passato era ammesso solo nei casi previsti dalla lex e cioè nei casi in cui era la stessa disciplina che imponeva la tutela dell’integrità psico-fisica della persona. Es.: nel contratto di trasporto, sussiste per esplicita disposizione di lex (1681 cc), un obbligo di tutela a carico del vettore nei confronti del passeggero. La possibilità di ristorare danni contrattualmente non patrimoniali veniva consentito mediante l’espediente del cumulo delle azioni

POI: lo studio dei cd. obblighi di protezione ha cambiato le carte in gioco: sulla base del combinato disposto degli artt. 1176-1376 cc, che, sul presupposto della struttura complessa del rapporto obbligatorio, impongono alle parti di comportarsi lealmente durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio, si sono dedotti ulteriori obblighi che
1) vanno ad integrare (b.f. integrativa) il regolamento contrattuale al fine di preservare all’altra parte l’utilità della prestazione e in generale la salvaguardia degli interessi sottesi al contratto;
2) in un’ottica di protezione (b.f. protettiva) impongono la tutela di interessi giuridici del creditore diversi da quelli contemplati nel contratto (interessi extracontrattuali). Sono obblighi che non vanno propriamente ad integrare il contratto (non si può parlare di una lacuna contrattuale) ma permettono di valutare in termini di inesatto adempimento la condotta della parte che rechi danno al partner. In tal modo sarà possibile agire contrattualmente per i danni non patrimoniali non solo nei casi in cui il rapporto obbligatorio abbia una vocazione tipicamente protettiva (ex lege o da pattuizione) ma in tutti quei casi in cui nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio sia stato prodotto un danno alla persona del creditore.

DOPO: S.U 26972/2008 riconoscono la risarcibilità del danno contrattuale non patrimoniale:

FONDAMENTO E LIMITI DELLA RISARCIBILITA’ SECONDO S.U.
- art. 2059 cc. Norma di chiusura del sistema che, in un’ottica costituzionalmente orientata, impone la tutelabilità, almeno nella forma minima del risarcimento, di qualsiasi interesse costituzionalmente protetto.
-art. 1174 cc nello statuire che la prestazione può corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore conferma che interessi di natura non patrimoniale possono assumere rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali. L’accertamento della rilevanza dell’interesse non patrimoniale va effettuato sulla base della causa in concreto.
Massima:“Tutte le volte in cui il contratto è diretto alla realizzazione di interessi anche non patrimoniali del creditore, individuabili alla luce della causa in concreto, sarà possibile agire, in caso di lesione, con azione di resp. contrattuale ”

Nel caso in cui dal contratto non emerge un interesse non patrimoniale ma per le particolari modalità esecutive vengono causati danni alla sfera personale del creditore (ad es. contratto d’opera) si è proposto:

gli artt. 1176-1376 cc impongono alle parti di comportarsi lealmente durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio. Dal combinato disposto delle suddette norme si sono dedotti ulteriori obblighi di carattere generale in capo alle parti rispetto a quelli deducibili dal contratto
1) obblighi diretti ad integrare (b.f. integrativa) il regolamento contrattuale al fine di preservare all’altra parte l’utilità della prestazione e in generale la salvaguardia degli interessi sottesi al contratto;
2) obblighi che in un’ottica di protezione (b.f. protettiva) impongono la tutela di interessi giuridici del creditore diversi da quelli contemplati nel contratto (interessi extracontrattuali). Sono obblighi che non vanno propriamente ad integrare il contratto (infatti in tal caso non si può parlare di una lacuna contrattuale) ma permettono di valutare in termini di inesatto adempimento la condotta della parte che rechi danno al partner. In tal modo sarà possibile agire contrattualmente per i danni non patrimoniali non solo nei casi in cui il rapporto obbligatorio abbia una vocazione tipicamente protettiva (ex lege o da pattuizione) ma in tutti quei casi in cui nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio sia stato prodotto un danno alla persona del creditore.

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la coltivazione di marijuana è sempre reato

Dopo i recenti fatti di cronaca giudiziaria (v. Trib. Nap. sent. 4434/2009) ci è sembrato doveroso prendere posizione su quanto stabilito dal giudice campano in materia di coltivazione di sostanza stupefacente, in particolare cannabis.
In perfetta conformità al dictum ,dal sapore moralizzante, delle S.U., il giudice di merito ha ritenuto che la condotta di coltivazione di sostanza drogante debba essere punita con le pene previste dall’art. 73 Tu (da 6 a 20 anni e con multa fino a 26.000 euro o co.5 di lieve entità recl. da 1 a 6 anni) indipendentemente dalla quantità di piantine, dalle modalità di coltivazione e soprattutto dalla quantità di sostanza drogante rinvenuta nella pianta stessa. Si è ritenuto, infatti, che anche una sola piantina possa configurare il reato in esame in quanto idonea ad accrescere la quantità di droga presente sul territorio[...].

Questa interpretazione non appare assolutamente condivisibile e ciò per varie ragioni: in primis, viene messo all’angolo il principio di offensività dal momento che non si richiede un accertamento in termini di idoneità in concreto dell’attività diretta a pregiudicare il bene giuridico tutelato. Ne consegue che, anche in presenza di un dato quantitativo ridotto di piantine (ad.es. pari ad una!), il fatto costituirebbe comunque reato.

Inoltre, per tal via, viene incriminata anche la coltivazione di una piantina non ancora contenente sostanza drogante e ciò sulla considerazione che anche la mera attività di semina sarebbe idonea a pregiudicare il bene protetto.

L’inasprimento della giurisprudenza sembra essere dettato, più che da esigenze interpretative e di coerenza sistematica, da esigenze moralizzanti e moralizzatrici della società che tuttavia finiscono per provocare un’ estensione della soglia di criminalità con conseguente impennamento dei reati.
In conclusione, sarebbe stato meglio lasciare la mera coltivazione (e cioè quella rudimentale, ossia finalizzata all’uso personale) nell’ambito dell’illecito amministrativo ex 75 TU con sicuri e maggiori effetti deterrenti.
Invece si è scelto, ancora una volta, di utilizzare la macchina penale per reprimere condotte che non destano allarme sociale se non nella misura di “uno stile di vita” non conforme a parametri della morale pubblica.

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Libri: che mi consigli?

I ritmi e la velocità della società moderna considerano improduttivo dedicare alcune ore della giornata alla lettura di un buon libro. retelegaleetica.it è di diverso avviso nella consapevolezza che la crescita morale di una comunità passa pure per l’arricchimento culturale e spirituale dei singoli. Allora ecco una categoria dove tutti possono consigliare a tutti un buon libro lasciando una propria opinione-recensione e magari aprendo una discussione per un proficuo confronto

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Leonardo Sciascia – Una storia semplice (recens. di Marianna di Nuzzo)

Leonardo Sciascia – Una Storia semplice
Questo libro di Sciascia è un piccolo capolavoro; lo scrittore in un’opera tanto breve ha racchiuso non solo i mali della Sicilia ma quelli comuni un po’ a tutta Italia.
Pubblicato il giorno della sua morte è a mio parere una sorta di testamento del suo pensiero sui mali che affliggevano la sua terra. Con il suo non dire abilmente porta il lettore a sfiorare molti punti caldi di una realtà tutt’ora esistente. Il cancro della mafia e tutte le sue metastasi; la droga, l’omertà, la corruzione nei pubblici impieghi là dove tutto dovrebbe essere ligio e invece non lo è. Sciascia non cita nulla di tutto questo ma racconta una storia poliziesca dove lascia tutto sottinteso ma non per questo la denuncia risulta meno incisiva. L’unica cosa che trapela più distintamente è l’avidità che è alla base di tutto. Non solo quella del commissario ma anche quella della vedova venuta dall’estero. La figura del brigadiere da a chi legge il senso della legge e di una giustizia che non si accontenta di essere solo veloce ma vuole essere uno sprone a ricercare sempre e comunque la verità; ed è questa figura che dona speranza affinché la missione della giustizia non sia resa vana dai corrotti.
Romanticamente, mi piace pensare, che avesse un’idea dell’amore un po’ più completa di quella a cui siamo abituati e cioè che questo sentimento non necessariamente deve essere generato da un legame di sangue o da un contratto, ma nasca solo verso quelle persone che sono tanto speciali da meritarlo tutto. Il figlio della vittima, tale sig. Roccella, trasmette questo ideale.
Non servono libri giganti per raccontare il nostro mondo e questo piccolo testo ne è la dimostrazione. L’autore lascia ai posteri, è vero, l’idea di una giustizia malsana ma lascia soprattutto la speranza che ci siano persone che ricercheranno sempre la verità.

mariannadinuzzo@hotmail.it

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Interposizione reale di persona. Gli strumenti di tutela a disposizione dell’interponente: azione ex 1705 co. 2 e suo ambito applicativo.

E’ recente la sentenza della Cassazione che, a Sezioni Unite, mette fine alla vexata questio su limiti e ambito dell’art.1705 co. 2.
La norma, com’è noto, consente al mandante di sostiuirsi al mandatario per l’esercizio dei diritti di credito derivanti dal contratto concluso dal mandatario con il terzo.
Sul punto, infatti, si registrano due orientamenti contrastanti.
Secondo la dottrina e giurisprudenza minoritaria, il 1705 co. 2 c.c. consentirebbe al mandante di esercitare non solo le azioni dirette al soddisfacimento del diritto sostanziale derivante dal contratto finale ma anche le azioni a tutela del diritto stesso (annullamento- risoluzione-risarcimento del danno). Si darebbe vita, così, ad una sorta di “cessio legis” dell’intera posizione contrattuale del mandatario giustificata dal venir meno delle ragioni di segregazione del mandante che, con l’esercizio dell’azione, si è palesato al terzo.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria (da ultimo avallata dalle Sezioni Unite) il comma 2 dell’art. 1705 c.c. sarebbe norma eccezionale rispetto alla regola generale (consacrata all’art. 1705 co.1) secondo cui il mandatario (e solo lui) acquista i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. L’eccezionalità della fattispecie non consente di ritenere valida l’operazione ermeneutica che estende il potere del mandante a tutte le azioni a tutela del diritto sostanziale, con la conseguenza che a quest’ultimo debba essere riconosciuta la sola e fisiologica azione diretta al soddisfacimento del diritto di credito e non anche le azioni a sua tutela.
Una tale ricostruzione se consente, da un lato, una maggiore tutela del terzo, dall’altro, riduce specularmente la tutela del vero titolare dell’interesse sottostante al contratto al punto da far dire a qualcuno che “il mandante-interponente farebbe meglio a scegliersi un uomo di fiducia, altrimenti il rischio di un “pacco napoletano” sarebbe molto verosimile”.

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Prestazione medica male eseguita: il paziente potrà pretendere il corrispettivo?

Questione di pressante attualità che tocca problemi delicati, finanche le diverse teorie sulla operatività e scopi di certi istituti fondamentali del diritto civile.
IL CASO:
Un dentista esegue su un paziente diverse estrazioni di denti ed installazioni di impianti e protesi.
Gli interventi, benché di non speciale difficoltà, non hanno successo, anzi pregiudicano la corretta funzionalità stomatologica del paziente.
Il paziente evoca il medico in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la restituzione del compenso versato.
Secondo un primo orientamento aderente alla saldotheorie, vigendo nel nostro ordinamento il principio di interdipendenza delle obbligazioni restitutorie (essendo il sinallagma contrattuale, cioè la reciprocità delle prestazioni, rilevante non solo nella fase genetica del rapporto ma anche in quello patologico degli effetti restitutori), nel momento in cui non fosse possibile ottenere la restituzione di una delle prestazioni eseguite, non potrebbe chiedersi manco la ripetizione dell’altra, con la conseguenza che, nel caso di specie, il paziente non potendo restituire la prestazione medica eseguita, non potrà ottenere la restituzione del corrispettivo versato ma solo il risarcimento del danno (teoria del saldo). L’eventuale azione restitutoria si convertirebbe in quella risarcitoria. Questa soluzione andrebbe accolta anche per ragioni sostanziali dal momento che una restituzione del corrispettivo provocherebbe un indebito arricchimento del paziente. La domanda pertanto andrebbe rigettata [salvo ovviamente ottenere il risarcimento del danno consistente nelle spese sostenute (chiaramente senza computare il compenso al medico)-le spese future e il danno non patrimoniale]. Inoltre agire in arricchimento sembrerebbe escluso proprio dal carattere residuale di tale rimedio rispetto alla possibilità di agire, in astratto (o secondo giurisprudenza minoritaria in concreto), con altre azioni. Per quanto attiene agli “agganci” normativi, secondo una parte della dottrina il fondamento andrebbe ricercato nelle regole che disciplinano, per le prestazioni corrispettive, l’impossibilità sopravvenuta (1463 cc e ss), secondo altri, sempre applicabili le regole del 1463 ss ma il fondamento andrebbe ricercato nella natura negoziale (che renderebbe consequenziale l’applicazione del 1463) del pagamento dell’indebito

Secondo altro orientamento, nulla osta a che il paziente agisca in ripetizione ex 2031 cc dal momento che anche la prestazione di facere potrà essere ripetuta. Nel caso di specie si pone solo un problema di monetizzazione della prestazione. Il solvens, nel nostro caso il dentista, ha l’onere della prova del valore di mercato della prestazione da lui eseguita; egli deve cioè fornire la prova che la prestazione da lui eseguita, per le sue caratteristiche, è del tutto riconducibile alle prestazioni che sul mercato vengono eseguite a quel prezzo con la conseguenza che l’intervenuta acceptio di quella prestazione da parte del paziente importa un arricchimento da parte di questi pari al valore di mercato della prestazione (trattandosi di prestazione medica, non rispondente in quanto tale ad un interesse patrimoniale dell’accipiens – cfr. art. 1174 cod.civ. – l’arricchimento consisterà, ovviamente, non di un incremento patrimoniale, bensì del risparmio di spesa. Ne deriva che se ha eseguito una buona prestazione, perché ha operato con diligenza, il dentista, che deve restituire il compenso ricevuto, ha diritto a sua volta al pagamento della somma corrispondente al valore di mercato di una tipica operazione specialistica, con estinzione per compensazione per le quantità corrispondenti. Quando, come nel caso di specie, abbia eseguito una cattiva prestazione, al solvens della prestazione di fare è impossibile provare di avere eseguito una prestazione che abbia quel valore di mercato, per la ragione che una prestazione che danneggia i denti, invece che curarli, non ha alcun valore di mercato. Sicché il solvens di una prestazione siffatta non ha diritto di ottenere alcunché. L’azione di ingiustificato arricchimento ex 2041 cc, per i motivi suddetti non potrebbe trovare comunque applicazione.

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Napoli: il vero problema è la camorra

Martedì 26 maggio si è consumata la vita di un’altra persona colpevole solo di essersi trovata a passare “da quelle parti”. Quelle parti dove l’omertà e l’indifferenza vivono in perfetta dicotomia al punto che alcuni killer in sella a delle moto, nella massima tranquillità, con lo scopo di marcare il territorio (zona montesanto), hanno sparato colpi di pistola all’impazzata colpendo mortalmente un ragazzo.
La camorra continua a trovare man forte non solo nei ghetti napoletani dove la forza lavoro-criminale è direttamente proporzionale alla disoccupazione, ma anche nelle istituzioni che non fanno nulla per togliere manovalanza e per tutelare chi decide di denunciare angherie e malversazioni.
Cosa proponiamo? sistemi nuovi o sistemi vecchi ma tuttavia efficienti se venissero fatti realmente funzionare?

vedi il video: http://napoli.repubblica.it/multimedia/home/6482639

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Milano: Blue Berets in metrò

Entro fine giugno, dalle 22.30 a mezzanotte e mezza, le banchine e i treni del metrò saranno pattugliati da una ronda di 26 “vigilantes” in divisa: i Blue Berets, già impiegati in zona Stazione Centrale.
Secondo alcuni le divise e i berretti azzurri delle ronde riportano alle famigerate Camicie Azzurre, squadre paramilitari che all’inizio del 900 rappresentavano l’Associazione Nazionalista Italiana e presidiavano le città per difendere, in nome della patria e del Re, il “sangue italico”….

….Saremo sul serio più sicuri??

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