Pochi giorni fa, una coppia di amici/colleghi ha dato vita ad una meravigliosa creatura di nome Alessandro…
Dal canto nostro non potevamo esimerci dall’onere di lasciare una qualche “traccia dell’evento” visto che, A. e V. oltre ad essere genitori del piccolo Alessandro, sono stati anche gli ideatori di Rete Legale Etica.
Allora, un pò per gioco e un pò per non tradire la naturale vocazione del Blog, pubblichiamo le norme del codice civile e della Cost. che impongono Diritti & (soprattutto)Doveri ai genitori nei confronti dei figli….. ….cosicché Alex, quando vorrà, potrà sempre scriverci!
La procreazione è il fondamento del rapporto di filiazione.
Dalla procreazione discendono obblighi e responsabilità.
-L’art. 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
I doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio, dunque legittimi, sono regolati dall’art. 147 c.c. che dispone per entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, educare e istruire la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
L’obbligo dei genitori dunque non è limitato alle responsabilità di educare e mantenere i figli ma include altresì il rispetto della personalità degli stessi, favorendone uno sviluppo armonioso nel rispetto delle loro capacità.
I doveri dei genitori nei confronti dei figli non cessano con la maggiore età ma si protraggono fino a che il figlio non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, purché la mancata autonomia non sia dipendente da un comportamento colpevole del figlio.
Agli obblighi di cui all’art. 147 c.c. i coniugi sono tenuti in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.).
Medesimi obblighi ha il genitore nei confronti del figlio naturale riconosciuto (art.261 c.c.)
Il figlio naturale può sempre agire, per ottenere il mantenimento,l’istruzione e l’educazione, e se maggiorenne e in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti. (art.279 c.c.)


