Danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale: è sempre possibile il risarcimento?


Il danno non patrimoniale è argomento “trasversale” poiché suscita interesse sia in coloro che sono dediti ad un’attività prevalentemente di studio e sia negli operatori del diritto, in particolare avvocati.
La difficoltà più grande, infatti, è quella di definirne i limiti, le condizioni per poter adire il giudice e più in generale il suo fondamento dogmatico.
A tal fine pubblichiamo uno schema sintetico ( aperto ad ogni tipo di integrazione) sperando di toccare i punti principali delle problematiche sottese alla figura.

FONDAMENTO

PRIMA:in passato era ammesso solo nei casi previsti dalla lex e cioè nei casi in cui era la stessa disciplina che imponeva la tutela dell’integrità psico-fisica della persona. Es.: nel contratto di trasporto, sussiste per esplicita disposizione di lex (1681 cc), un obbligo di tutela a carico del vettore nei confronti del passeggero. La possibilità di ristorare danni contrattualmente non patrimoniali veniva consentito mediante l’espediente del cumulo delle azioni

POI: lo studio dei cd. obblighi di protezione ha cambiato le carte in gioco: sulla base del combinato disposto degli artt. 1176-1376 cc, che, sul presupposto della struttura complessa del rapporto obbligatorio, impongono alle parti di comportarsi lealmente durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio, si sono dedotti ulteriori obblighi che
1) vanno ad integrare (b.f. integrativa) il regolamento contrattuale al fine di preservare all’altra parte l’utilità della prestazione e in generale la salvaguardia degli interessi sottesi al contratto;
2) in un’ottica di protezione (b.f. protettiva) impongono la tutela di interessi giuridici del creditore diversi da quelli contemplati nel contratto (interessi extracontrattuali). Sono obblighi che non vanno propriamente ad integrare il contratto (non si può parlare di una lacuna contrattuale) ma permettono di valutare in termini di inesatto adempimento la condotta della parte che rechi danno al partner. In tal modo sarà possibile agire contrattualmente per i danni non patrimoniali non solo nei casi in cui il rapporto obbligatorio abbia una vocazione tipicamente protettiva (ex lege o da pattuizione) ma in tutti quei casi in cui nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio sia stato prodotto un danno alla persona del creditore.

DOPO: S.U 26972/2008 riconoscono la risarcibilità del danno contrattuale non patrimoniale:

FONDAMENTO E LIMITI DELLA RISARCIBILITA’ SECONDO S.U.
- art. 2059 cc. Norma di chiusura del sistema che, in un’ottica costituzionalmente orientata, impone la tutelabilità, almeno nella forma minima del risarcimento, di qualsiasi interesse costituzionalmente protetto.
-art. 1174 cc nello statuire che la prestazione può corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore conferma che interessi di natura non patrimoniale possono assumere rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali. L’accertamento della rilevanza dell’interesse non patrimoniale va effettuato sulla base della causa in concreto.
Massima:“Tutte le volte in cui il contratto è diretto alla realizzazione di interessi anche non patrimoniali del creditore, individuabili alla luce della causa in concreto, sarà possibile agire, in caso di lesione, con azione di resp. contrattuale ”

Nel caso in cui dal contratto non emerge un interesse non patrimoniale ma per le particolari modalità esecutive vengono causati danni alla sfera personale del creditore (ad es. contratto d’opera) si è proposto:

gli artt. 1176-1376 cc impongono alle parti di comportarsi lealmente durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio. Dal combinato disposto delle suddette norme si sono dedotti ulteriori obblighi di carattere generale in capo alle parti rispetto a quelli deducibili dal contratto
1) obblighi diretti ad integrare (b.f. integrativa) il regolamento contrattuale al fine di preservare all’altra parte l’utilità della prestazione e in generale la salvaguardia degli interessi sottesi al contratto;
2) obblighi che in un’ottica di protezione (b.f. protettiva) impongono la tutela di interessi giuridici del creditore diversi da quelli contemplati nel contratto (interessi extracontrattuali). Sono obblighi che non vanno propriamente ad integrare il contratto (infatti in tal caso non si può parlare di una lacuna contrattuale) ma permettono di valutare in termini di inesatto adempimento la condotta della parte che rechi danno al partner. In tal modo sarà possibile agire contrattualmente per i danni non patrimoniali non solo nei casi in cui il rapporto obbligatorio abbia una vocazione tipicamente protettiva (ex lege o da pattuizione) ma in tutti quei casi in cui nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio sia stato prodotto un danno alla persona del creditore.

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