Fondo patrimoniale: che funzione ha la trascrizione ex 2647 c.c.?


In questa breve scheda di sintesi si vuole dare atto di un importante intervento della Cassazione a Sezioni Unite diretto a mettere ordine in una disciplina dove i contrasti dottrinali e giurisprudenziali hanno toccato punte elevatissime.
Per orientare meglio il lettore si procederà ad una breve analisi del meccanismo del fondo patrimoniale.
L’art. 167 c.c. stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, oppure un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale configura, dunque, un’ipotesi di patrimonio di destinazione, con la precisa funzione di difendere nell’interesse della famiglia una certa massa patrimoniale dai rischi che derivino da iniziative economiche pregiudizievoli, nonché dà sperperi voluttuari. In particolare, si tratta di un patrimonio separato che comporta una deroga al regime della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.; infatti, i beni che ne costituisco oggetto, sono insensibili alle vicende del patrimonio a cui sono stati distratti, e sottratti, altresì, dall’aggressione di qualunque creditore estraneo alle operazioni in vista del quale è stato costruito.
Di recente le S.U., conformandosi a costante giurisprudenza, hanno ricondotto la costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) fra le convenzioni matrimoniali, assoggettandola alle disposizioni dell’art. 162 c.c., ivi incluso il comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio. Invece per gli immobili, la trascrizione di cui all’art. 2647 c.c., resta degradata a mera “pubblicità-notizia”, inidonea ad assicurare detta opponibilità (Cass. 27 novembre 1987 n. 8824; 1 ottobre 1999 n. 10859 n. 10859; 19 novembre 1999 n. 12864; 28 novembre 2002 n. 16864; 15 marzo 2006 n. 5684).
La giurisprudenza di legittimità ha così disatteso le considerazioni prospettate da parte della dottrina, secondo cui, invece, ai fini sopra indicati è sufficiente la semplice trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ex art. 2647 c.c.. L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio acquisterebbe, di conseguenza, funzione integrativa, intesa a subordinare l’efficacia esterna delle convenzioni, fondate sul presupposto della vigenza del regime della comunione legale.
Secondo i sostenitori di questa tesi, la trascrizione ex art. 2647 c.c. avrebbe funzione oppositiva, in virtù di un contrario principio generale dell’ordinamento, per cui tutte le forme di trascrizione tenderebbero per natura a dirimere interessi contrapposti. Il rilievo sarebbe confermato dall’analisi dell’art. 2644 c.c. che racchiuderebbe una disposizione generale in tema di efficacia delle fattispecie di trascrizione previste nel codice, cui estenderebbe il principio di dichiaratività in essa contenuto. Secondo una tesi ancora più radicale, l’annotazione di cui all’art. 162 c.c. è addirittura superflua e la convenzione, anche se non annotata, purché trascritta, è comunque opponibile ai terzi in mala fede.
La recente pronuncia stabilisce, invece, che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo, essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.

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