Le Delega di funzioni in breve
La complessità di determinate realtà aziendali comporta la necessità per gli organi di gestione ed i vertici apicali delle stessi di procedere al trasferimento di specifiche mansioni in capo ad altri soggetti in tal senso investiti dei relativi poteri e conseguenti responsabilità.
CARATTERISTICHE DELLA DELEGA DI FUNZIONI
- Atto scritto recante data certa
- Accettazione per iscritto del delegato
- Requisiti professionali ed esperienza del preposto in considerazione dell’oggetto della delega, tipologia delle mansioni e dei poteri conferiti
- Conferimento al preposto, al fine della esecuzione della delega di funzioni, di tutti i poteri di organizzazione, di gestione e controllo
- Autonomia di spesa reale.
Ed allora chi è il soggetto allora responsabile ogni qual volta sia posta in essere una violazione nell’espletamento delle funzioni trasferite a mezzo delega?
La risposta non è di semplice soluzione anche in considerazione del fatto che gran parte dei reati societari si configurano come reati propri ciò vuol dire che i soggetti attivi delle condotte delittuose devono necessariamente appartenere a particolari e determinate categorie di soggetti(amministratori, sindaci,…)
La delega di funzioni tendendo a far coincidere la figura del reale garante del bene tutelato con il soggetto chiamato a rispondere penalmente di eventuali omissioni comporta la trasposizione degli obblighi dal destinatario originario ad altri collaboratori ed è consentita sulla base di rigorosi requisiti di forma e di contenuto.
Certezza del conferimento in capo al preposto e specifichi obblighi tesi a marcare in maniera netta e determinata l’effettiva trasmigrazione dei poteri. Più specificamente la giurisprudenza sta cercando di delinearne i confini non senso accesi contrasti e dibattiti dottrinali: l’efficacia penale esimente della delega è subordinata alla certezza del suo conferimento ed alla adeguata e tempestiva pubblicità dell’atto stesso.
Nella prassi applicativa una delega anche legittimamente conferita, non comporta una totale ed incondizionata efficacia liberatoria nei confronti del titolare delegante, in considerazione del fatto che sul piano normativo il trasferimento di funzioni, specialmente nel settore della sicurezza sul lavoro, non fa venir meno in capo al datore di lavoro l´obbligo di vigilanza con connessa imputabilità a titolo di culpa in vigilando di eventuali violazioni penali contestate al delegato e/o al delegante stesso.
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