Cosa è l’attestazione S.O.A.
L'Attestazione SOA è un documento che certifica il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
In virtù della vigente normativa in ambito di contratti pubblici, l'Attestazione SOA è oggi un documento necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire (direttamente o in subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
L’attestazione ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene valutata sulla base di un’analisi tecnica ed economica degli ultimi cinque esercizi di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di qualificazione.
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare opere per categorie e classifiche di importi.
Le categorie di opere in cui si potrà essere attestati sono 47:
- 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
- 34 di esse sono opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
Le classifiche di qualificazione raggiungibili sono 8, ovvero, espresse in Euro:
• I pari a € 258.228
• II pari a € 516.457
• III pari a € 1.032.913
• IV pari a € 2.582.284
• V pari a € 5.164.569
• VI pari a € 10.329.138
• VII pari a € 15.493.707
• VIII per importi illimitati
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, incrementabile del 20%. La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.
Il rilascio delle Attestazioni in breve
Il Rilascio delle attestazioni è demandato appunto alle S.O.A. - Società Organismi di Attestazione – che organizzate nella forma delle SpA ed accreditati presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, accertano l'esistenza negli esecutori di lavori pubblici degli elementi utili alla qualificazione, ovvero la conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di certificazione e qualificazione dei soggetti esecutori di opere pubbliche.
Tali requisiti sono riassunti nel regolamento per il sistema di qualificazione, ovvero nel D.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34. In tal senso la documentazione da produrre per la valutazione sarà costituita da:
- visure e certificazioni camerali (con nulla osta antimafia ed eventuale legge 46/90)
- dichiarazioni di cittadinanza per tutti legali rappresentanti ed i direttori tecnici
- certificato Fallimentare rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente
- dichiarazioni dei redditi, bilanci o modelli unici
- copie di attestati e titoli di studio
- referenze bancarie
- certificati di idoneità tecnica (esecuzione lavori)
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio utili a verificare tutti i requisiti aziendali e/o personali sia di ordine generale che speciale.





